Art.8 L’Assemblea dei Soci - IPB-ITALIA - Associazione per la pace, il disarmo, la soluzione nonviolenta dei conflitti

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Art.8 L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea è organismo sovrano e di indirizzo dell’IPB-Italia, è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni Socio dispone di un solo voto.
Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di una delega.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la attività dell’IPB-Italia ed in particolare:

  • approva il bilancio consuntivo;
  • nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato Scientifico
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera l’esclusione dei Soci e la nomina del Presidente onorario e dei Soci Onorari
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o tramite posta ordinaria o elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione, che non può essere nello stesso giorno della prima. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali occorrono la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.