Statuto di IPB-Italia - IPB-ITALIA - Associazione per la pace, il disarmo, la soluzione nonviolenta dei conflitti

IPB-ITALIA

Associazione per la pace, il disarmo, la soluzione nonviolenta dei conflitti

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Statuto di IPB-Italia

(revisione statutaria approvata dall’Assemblea dei soci 4 aprile 2005)

NUOVO STATUTO RUNTS 2022

revisione statutaria approvata dall’Assemblea Straordinaria Generale dei Soci in data 14/03/2022)

Art. 1- Costituzione, denominazione e sede

costituita, edai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: IPB—Italia International Peace Bureau - APS, con sede legale Rocca Estense del Comune di Lugo in piazza Martini 1, operante senza fini di lucro Si adotta l’acronimo IPB-Italia.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con del ibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione a illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi.

In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

a) Promozione delle attività di pace e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici in tutte le forme consentite dalla legge (Missioni, Conferenze, Convegni, Consulenze, Lezioni Universitarie nazionali e internazionali, ecc). Promozione di attività di interesse generale di cui al presente articolo, delle pari opportunià’ e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000. n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

1. Partecipazione a eventiinternazionali

2. Partecipazione ad attività di promozione della pace, democrazia e diritti umani

3. Costituire un passaporto Diplomatico associativo the consente ai propri soci e latori dello stesso la partecipazione ad attività e consensi di vario genere internazionali.

4. Educazione, istruzione, sostegno scolastico e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, sostegno alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa; nonche’ le attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa; inclusa la formazione universitaria e post-universitaria; e la ricerca scientifica.

5. q) alloggio sociale, cohousing (affitto parziale di immobile), ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche’ ogni altra attivita’ di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formative o lavorativi;

6. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni alto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità a possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1 ) quote uguali per tutti gli associati e contributi degli associati;

2 ) eredità, donazione e legati;

3 ) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate, programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;


4  ) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

5 ) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6 ) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7 ) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8 ) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9 ) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

IL Fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non sarà mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione nè all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore. E vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

1 documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell’Associazione

L’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che I’associazione si propone.

Possono essere soci persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, the si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, 6 subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita I’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;

- per recesso;

- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 anno.

- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Inogni caso, prima di procedere all’esclusione,
devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltàdi replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso alla prima

.

assemblea dei soci che saràconvocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea the abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

II recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. 11 socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.


Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

· partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

· godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;

· prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

· osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

· astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;

· versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

· contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

· I’Assembleadeisoci;

· ilConsigliodirettivo;

· ilPresidente;

· il Comitato Scientifico. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima liberta di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa èI’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisinoopportunità.

L’Assemblea e presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea e validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la meta dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea a validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assembleaordinaria:

· nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;

· approva ilbilancio;

· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

· delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;

· delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante soci non ammesso;

· approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

· fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;

· destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

· delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno meta degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre i1 voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.


Art. 9 — Sedi operative

IPB-Italia nella sua condizione di associazione nazionale per il conseguimento dei propri scopi societari e per realizzare i propri progetti ha facoltà di attivare, mediante delibera assembleare, sedi operative periferiche anche a titolo transitorio.

Art. 10 — Partecipazione alle riunioni

Al fine di potere garantire la massima partecipazione attiva di tutti i soci sia alle riunioni del Consiglio Direttivo the alle Assemblee dei Soci, si decide che sono valide le partecipazioni in “differita” e possono esser utilizzati gli strumenti di comunicazione quali telefono, e.mail, fax, teleconferenza, social qualiwhatsapp e sms e altri e, laddove possibile e.mail e fax, verranno stampati e messi a corredo del verbale quali documenti integranti dello stesso. Per le votazioni on line o telefoniche si decide che di volta in volta verranno nominate due persone che fungeranno da “urna” per la raccolta dei voti.

Le persone delegate a raccogliere i voti non potranno essere in numero inferiore a due e lavoreranno in sinergia e renderanno ufficiale l’esito della votazione tramite e.mail che verrà stampata e messa agli atti del verbale. Tutti i soci se ne fanno richiesta possono partecipare, con le modalità che gli stessi decideranno, alle attivitàdell’associazione , fare proposte o dare disponibilità per partecipare a specifici progetti.

Art. 11Divieto accorpamento cariche

E’ fatto divieto di accorpamento delle cariche sociali che sono previste dallo statuto.

Queste dovranno essere sempre tenute distinte ed esercitate di volta in volta da un solo socio singolo per ciascuna carica.

Art 12 — Divieto di delegare a terzi

I compiti previsti dallo Statuto per la carica che si ricopre

E’ fatto divieto di delegare a terzi, siano questi persone esterne ad IPB- Italia o siano essi soci effettivi dell’associazione, i compiti previsti dallo statuto per la carica che si ricopre

Art. 13 — Provvedimenti in caso di mancato adempimento ai doveri di carica

Nella eventualità che un socio che ricopre una carica statutaria per varie ragioni si trovi nella impossibilitàpermanente di ottemperare ai propri doveri di carica, il Direttivo si rivolge alla lista dei primi dei non eletti oppure se non disponibile convoca l’Assemblea Straordinaria dei soci e procede alla elezione di un socio che andrà a ricoprire la carica rimasta scoperta limitatamente per ilperiodo di tempo restante.

Art. 14 — Rappresentanza verso l’esterno

La sola appartenenza a IPB-Italia con la qualità di socio non conferisce in alcun modo mandato ad agire, parlare e/o rappresentare l’associazione in sedi esterne siano queste private, pubbliche o istituzionali. II compito di rappresentanza spetta “unicamente” al presidente, al Vice-presidente in caso di impedimento del primo, al Segretario Generale o ad un consigliere o socio espressamente individuato e delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo a devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.