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Art.9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di sette a un massimo di quindici membri, eletti dall’Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea; nel caso risultino, primi fra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli, rimasti in carica, debbono convocare entro venti giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spetta di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea,
  • predisporre il bilancio consuntivo;
  • nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e il Tesoriere;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  • indicare all’Assemblea i nominativi di Presidente e Soci Onorari;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta al mese, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data, orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio